Aggiornato il 5 ottobre 2026A cura del team EspertiWP – HelpwebnetLettura: 6 minuti

Dal 28 giugno 2025 i servizi digitali rivolti ai consumatori elencati dal D.Lgs. 82/2022, che recepisce l'European Accessibility Act, devono rispettare i requisiti di accessibilità: tra questi il commercio elettronico, i servizi bancari per i consumatori e i servizi di trasporto passeggeri. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate. Per un sito vetrina che non vende nulla l'obbligo di solito non scatta, ma un sito accessibile resta un sito migliore per tutti.

In breve
  • Obbligati: i fornitori dei servizi elencati dall'art. 1 del D.Lgs. 82/2022, come e-commerce, banche, trasporti, comunicazioni elettroniche, e-book.
  • Esentate dai requisiti sui servizi: le microimprese (meno di 10 persone e fatturato o bilancio annuo non oltre 2 milioni di euro).
  • Riferimento tecnico: la norma EN 301 549, che rimanda alle WCAG livello AA. Vigila l'AgID; le sanzioni arrivano a 40.000 euro.
Uomo in sedia a rotelle lavora al computer in un ufficio accessibile
Un sito accessibile funziona per tutti: da tastiera, con il lettore di schermo, su ogni dispositivo.

Chi è obbligato e chi è escluso

Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82 si applica ai prodotti e ai servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025. Per i siti web la parte che conta è quella sui servizi: il fornitore di un servizio rientrante nell'elenco deve renderlo accessibile, sito e app compresi.

L'art. 3, comma 3 stabilisce che le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità. Per il decreto (art. 2) è microimpresa quella che occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

SituazioneObbligo EAA sul sito
E-commerce rivolto ai consumatori, azienda con 10 o più persone o oltre 2 milioniSì
E-commerce rivolto ai consumatori, microimpresaEsente dai requisiti sui servizi
Sito vetrina senza vendita o prenotazione onlineDi regola no
Vendita solo ad aziende (B2B)Il decreto riguarda i servizi ai consumatori: verifica caso per caso
Pubblica amministrazioneGià obbligata dalla Legge 4/2004 (Legge Stanca)
Nota. La Legge 4/2004 si applica anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico tramite siti web o app con un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro: per loro valgono anche gli obblighi previsti da quella legge.

Quali siti e servizi

L'art. 1, comma 3 del decreto elenca i servizi forniti ai consumatori a cui si applica:

Il caso più frequente per le PMI è il commercio elettronico, che il decreto definisce come servizi forniti a distanza tramite siti web e app, su richiesta individuale di un consumatore, per concludere un contratto di consumo. Un negozio online su WooCommerce che vende ai privati rientra in pieno.

WCAG e EN 301 549 in parole semplici

Il decreto fissa requisiti generali; per verificarli nella pratica si usano le norme armonizzate. Per il web il riferimento è la norma europea EN 301 549, che nella versione attuale (v3.2.1) rimanda alle WCAG 2.1 livello AA del W3C. Le WCAG 2.2, pubblicate dal W3C come versione più recente, aggiungono alcuni criteri (ad esempio sulla dimensione minima dei bersagli da toccare e sull'aiuto nell'accesso): conviene già tenerne conto.

Le WCAG si basano su quattro principi: il contenuto deve essere percepibile (testi alternativi, contrasto, sottotitoli), utilizzabile (tutto funziona da tastiera, tempo sufficiente), comprensibile (testi chiari, moduli con istruzioni ed errori spiegati) e robusto (codice corretto, compatibile con i lettori di schermo).

I 10 problemi più comuni nei siti WordPress

  1. Contrasto insufficiente tra testo e sfondo, spesso nei pulsanti e nei testi grigio chiaro.
  2. Immagini senza testo alternativo, o con il nome del file come alternativo.
  3. Moduli senza etichette: i campi hanno solo un testo segnaposto che sparisce quando si scrive.
  4. Messaggi di errore mostrati solo in rosso, senza spiegare cosa correggere.
  5. Focus invisibile: navigando con il tasto Tab non si capisce dove ci si trova.
  6. Menu e finestre che non si aprono o non si chiudono da tastiera.
  7. Titoli usati per lo stile e non per la struttura (H4 dopo H1, sezioni senza H2).
  8. Link generici come “clicca qui” o “leggi di più” ripetuti in pagina.
  9. Slider e video in riproduzione automatica senza pausa.
  10. PDF scansionati (immagini di testo) per listini, condizioni di vendita e schede prodotto.

Molti di questi problemi nascono dal tema o dal costruttore di pagine: per questo un audit guarda sia i contenuti sia il codice. Un tema leggero e ben scritto aiuta anche la velocità del sito.

Plugin “overlay”: perché da soli non bastano

Esistono plugin che aggiungono un pulsante con opzioni come “ingrandisci testo” o “alto contrasto” e promettono la conformità con un clic. Non correggono i problemi strutturali: se un modulo non ha etichette o un menu non funziona da tastiera, la barra degli strumenti non lo risolve. Gli utenti che usano tecnologie assistive hanno già le loro impostazioni sul dispositivo; quello che serve è che il sito sia costruito correttamente.

Informazioni sull'accessibilità del servizio

Oltre a rendere il servizio accessibile, il fornitore deve predisporre le informazioni previste dall'allegato IV del decreto, indicando come sono soddisfatti i requisiti di accessibilità, e metterle a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo accessibile alle persone con disabilità (art. 12). In pratica si tratta di una sezione nelle condizioni generali o in una pagina dedicata del sito, da tenere aggiornata finché il servizio è attivo.

Il decreto prevede anche casi di esenzione per “onere sproporzionato” o “modifica sostanziale” (art. 13): vanno valutati e documentati, non semplicemente dichiarati, e la valutazione va conservata e rinnovata.

Controlli e sanzioni

Per i servizi l'autorità di vigilanza è l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che valuta la conformità e, se trova problemi, chiede al fornitore di correggerli entro un termine (art. 21). L'art. 24 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 40.000 euro per la violazione degli obblighi di accessibilità e da 2.500 a 30.000 euro per chi non rispetta le richieste dell'autorità o non collabora ai controlli.

Come lavoriamo

  1. Verifica dell'obbligo: che servizio offri, a chi, con quali dimensioni aziendali.
  2. Audit delle pagine e dei percorsi principali (catalogo, carrello, pagamento, registrazione, contatti) con strumenti automatici e prove manuali da tastiera e con lettore di schermo.
  3. Correzioni su tema, moduli, contenuti e documenti, in ordine di impatto.
  4. Verifica finale e supporto per le informazioni sull'accessibilità da pubblicare.

Se stai progettando un sito nuovo, conviene includere l'accessibilità fin dall'inizio: costa meno che correggerla dopo. Ne parliamo nella guida su quanto costa un sito WordPress e nella pagina siti web per aziende e liberi professionisti.

Domande frequenti

Il mio sito vetrina deve essere accessibile?

Gli obblighi del D.Lgs. 82/2022 riguardano i servizi ai consumatori elencati dal decreto, come l'e-commerce: un sito vetrina di regola non rientra, ma renderlo accessibile resta consigliato.

Le microimprese sono escluse?

Le microimprese che forniscono servizi, cioè con meno di 10 persone e fatturato o bilancio annuo non oltre 2 milioni di euro, sono esentate dai requisiti di accessibilità sui servizi.

Basta installare un plugin di accessibilità?

No, i plugin overlay non correggono i problemi strutturali di codice, contenuti e moduli.

Quale standard seguire?

Il riferimento tecnico è la norma EN 301 549, che rimanda alle WCAG livello AA; conviene tenere conto anche delle WCAG 2.2.

Chi controlla e quali sono le sanzioni?

Per i servizi vigila l'AgID; il decreto prevede sanzioni da 5.000 a 40.000 euro per la violazione degli obblighi di accessibilità.

Vuoi sapere se il tuo sito è accessibile?

Verifichiamo se l'obbligo ti riguarda e facciamo un audit dei percorsi principali del sito. Scrivici a espertiwp@helpwebnet.com o chiamaci al 081 1818 7885.

Richiedi un audit di accessibilità

Fonti: D.Lgs. 82/2022 (Normattiva) · Direttiva (UE) 2019/882 European Accessibility Act (EUR-Lex) · Legge 4/2004 (Normattiva) · ETSI EN 301 549 v3.2.1 · W3C – WCAG 2.2 · AgID – Accessibilità